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	<title>Ricorso Multa</title>
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	<description>Un sito che ti aiuta contro le multe</description>
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		<title>Cosa deve contenere un verbale a contestazione non immediata (EC ART 201 C.d.s.)?</title>
		<link>http://www.ricorsomulta.org/2010/08/10/cosa-deve-contenere-un-verbale-a-contestazione-non-immediata-ec-art-201-c-d-s/</link>
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		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestore Servizio</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Oltre alle specifiche previste per il verbale contestato immediatamente la multa deve, inoltre, contenere: la motivazione del perché non è avvenuta la contestazione immediata: se si tratta di un caso previsto dall’art. 201 C.d.s. basta il richiamo della norma, altrimenti occorre una motivazione specifica e chiara dell’impossibilità a provvedere alla contestazione immediata. I casi che, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oltre alle specifiche previste per il <a href="http://www.ricorsomulta.org/2010/08/10/cosa-deve-contenere-un-verbale-contestato-immediatamente-ex-art-200-c-d-s/">verbale contestato immediatamente</a> la multa deve, inoltre, contenere:</strong></p>
<ul>
<li>
<p>la motivazione del perché non è avvenuta la contestazione immediata:</p>
<ul>
<li>
<p>se si tratta di un caso previsto dall’art. 201 C.d.s. basta il richiamo della norma, altrimenti occorre una motivazione specifica e chiara dell’impossibilità a provvedere alla contestazione immediata.</p>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>I casi che, a titolo esemplificativo, vendono indicati dal C.d.s. in cui la contestazione immediata non e&#8217; necessaria sono:</p>
<ul>
<li>
<p>impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;</p>
</li>
<li>
<p>attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (rilevato dagli agenti o da un apparecchio a rilevazione automatica &#8211; photored e t-red);</p>
</li>
<li>
<p>sorpasso in curva o comunque vietato;</p>
</li>
<li>
<p>accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo (divieto di sosta);</p>
</li>
<li>
<p>accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;</p>
</li>
<li>
<p>accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell&#8217;illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo e&#8217; a distanza dal posto di accertamento o comunque nell&#8217;impossibilita&#8217; di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (telelaser); </p>
</li>
<li>
<p>accertamento effettuato con i dispositivi di cui all&#8217;articolo 4 della legge 168/02, ovvero i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del C.d.s. installati su autostrade o strade extraurbane principali (autovelox). </p>
</li>
<li>
<p>rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi a rilevazione automatica previsti dalla legge 127/97 art.17 comma 133 bis, come le zone ZTL, corsie preferenziali (art. 201 c. 1 ter).</p>
</li>
</ul>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>se il verbale è stato elevato tramite dispositivi a distanza il verbale deve, a seconda del dispositivo, contenere:</strong></p>
<ul>
<li>
<p>il modello dell’apparecchio utilizzato;</p>
</li>
<li>
<p>la tollerabilità, accertata in percentuale, dello strumento;</p>
</li>
<li>
<p>la dichiarazione di verifica della funzionalità del rilevatore;</p>
</li>
<li>
<p>l’omologazione del Ministero delle Infrastrutture a seconda del dispositivo;</p>
</li>
</ul>
<p><strong>Alcuni motivi di ricorso possono riguardare l’ambito della notifica del verbale.</strong></p>
<p><strong>In particolare:</strong></p>
<p>Nel caso in cui la contestazione non è immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore e/o agli obbligati in solido entro 150 giorni dall&#8217;identificazione dei soggetti da parte dell’amministrazione. È però difficile sapere esattamente in quale giorno l’amministrazione ha ricevuto dai pubblici registri i riferimenti dell’interessato alla contravvenzione. Può essere opportuno chiamare l’organo accertatore per chiedere spiegazioni e/o documentazione a riguardo.</p>
<p>La notifica deve avvenire nelle mani del destinatario o nelle mani di persona di famiglia o collaboratore della stessa, collaboratore dell’azienda, portiere dello stabile (munito di delega), vicini di casa, purchè non minore di 14 anni o palesemente incapace. Dell’avvenuta consegna a soggetto terzo, il destinatario viene informato tramite raccomandata a.r.</p>
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		<item>
		<title>Cosa deve contenere un verbale contestato immediatamente (EX ART. 200 C.d.s.)?</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestore Servizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande&Risposte]]></category>
		<category><![CDATA[contestazione immediata]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>

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		<description><![CDATA[Ex art. 383 Reg. il verbale deve contenere: il nome del trasgressore; il tipo di veicolo e la relativa targa; il giorno e l’ora della violazione; il luogo della violazione; la descrizione dell&#8217;infrazione l’articolo di legge violato (che deve necessariamente corrispondere alla descrizione del fatto); le eventuali dichiarazioni del trasgressore; l’indicazione degli agenti accertatori con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>     <br />Ex art. 383 Reg. il verbale deve contenere:</strong></p>
<ul>
<li>il nome del trasgressore;</li>
<li>il tipo di veicolo e la relativa targa;</li>
<li>il giorno e l’ora della violazione;</li>
<li>il luogo della violazione;</li>
<li>la descrizione dell&#8217;infrazione</li>
<li>l’articolo di legge violato (che deve necessariamente corrispondere alla descrizione del fatto);</li>
<li>le eventuali dichiarazioni del trasgressore;</li>
<li>l’indicazione degli agenti accertatori con sottoscrizione degli stessi;</li>
<li>l’importo della sanzione con l’eventuale indicazione della possibilità di adempiere al pagamento in misura ridotta;</li>
<li>i termini e le modalità per l&#8217;impugnazione;</li>
<li>in caso di contestazione differita, vanno indicate le motivazioni che giustificano la omessa contestazione immediata</li>
</ul>
<p><strong>se il verbale è stato elevato tramite dispositivi a distanza il verbale deve, a seconda del dispositivo, contenere:</strong></p>
<ul>
<li>il modello dell’apparecchio utilizzato;</li>
<li>la tollerabilità, accertata in percentuale, dello strumento;</li>
<li>la dichiarazione di verifica della funzionalità del rilevatore;</li>
<li>l’omologazione del Ministero delle Infrastrutture a seconda del dispositivo;</li>
</ul>
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		<item>
		<title>Infrazioni Reiterate e raffica di multe: che fare?</title>
		<link>http://www.ricorsomulta.org/2010/08/10/infrazioni-reiterate-e-raffica-di-multe-che-fare/</link>
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		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestore Servizio</dc:creator>
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		<description><![CDATA[I casi in cui si sono commesse più violazioni uguali&#160; in modo reiterato ed inconsapevole (ad esempio più rivelazioni effettuate in più punti durante lo stesso transito in Z.T.L.), pur dovendo l’accertatore provvedere ad elevare una multa per ogni violazione, sarà possibile richiedere al Prefetto o al Giudice di Pace di applicare un’unica sanzione pari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I casi in cui si sono commesse più violazioni uguali&#160; in modo reiterato ed inconsapevole (ad esempio più rivelazioni effettuate in più punti durante lo stesso transito in Z.T.L.), pur dovendo l’accertatore provvedere ad elevare una multa per ogni violazione, sarà possibile richiedere al Prefetto o al Giudice di Pace di applicare un’unica sanzione pari alla violazione più grave aumentata fino al triplo o l’applicazione della sola prima violazione.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Come si presenta il ricorso al giudice di pace?</title>
		<link>http://www.ricorsomulta.org/2010/08/10/il-ricorso-al-giudice-di-pace/</link>
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		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 03:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestore Servizio</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando la multa o copia dell&#8217;ordinanza-ingiunzione. Deve inoltre essere pagato il contributo unificato (leggi qui per i dettagli sul pagamento) Innanzi al giudice di pace non è necessaria l&#8217;assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Il ricorso, in carta semplice, va depositato <strong><a href="http://www.ricorsomulta.org/immagini/IlRicorsoalGiudicediPace_EDA3/giudicedipace_6998.jpg"><img style="border-right-width: 0px; margin: 12px 20px 5px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="giudice-di-pace_6998" border="0" alt="giudice-di-pace_6998" align="left" src="http://www.ricorsomulta.org/immagini/IlRicorsoalGiudicediPace_EDA3/giudicedipace_6998_thumb.jpg" width="244" height="195" /></a></strong>o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando la multa o copia dell&#8217;ordinanza-ingiunzione. Deve inoltre essere pagato il contributo unificato (<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/Nsilib/Nsi/Servizi/Atti+giudiziari/Contributo+unificato/" target="_blank">leggi qui per i dettagli sul pagamento</a>)    </p>
<p align="justify">Innanzi al giudice di pace non è necessaria l&#8217;assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l&#8217;elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.    </p>
<p align="justify">Occorre precisare che, ricorrendo al Giudice di Pace, si apre una &quot;causa&quot; vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l&#8217;assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. </p>
<p align="justify">Nella maggioranza dei casi, inoltre, l&#8217;autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l&#8217;elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.</p>
<p align="justify"><strong>Come si conclude il procedimento del giudice di pace?</strong></p>
<p align="justify">Il Giudice di pace <strong><em>accoglie</em> </strong>il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può <strong>accoglierlo solo in parte</strong>, modificando, ad esempio l&#8217;entità della sanzione; oppure <strong><em>respinge</em> </strong>il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest’ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.     </p>
<p align="justify"><strong>La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di Cassazione</strong></p>
<h2></h2>
<h5>Proprio per questi motivi abbiamo deciso di lanciare questo servizio: per evitare che i cittadini si lancino in ricorsi dettati solo dalla rabbia di aver ricevuto una multa, senza alcun fondamento legale per poter istruire un ricorso.</h5>
<p align="justify"><a href="http://www.ricorsomulta.org/2010/07/07/richiedi-la-valutazione-della-tua-contravvenzione/" target="_blank">Fateci quindi valutare la vostra contravvenzione: costa solo 5 euro l’anno!</a> </p>
<p align="justify">Se invece volte proprio fare da soli e risparmiare queste 5 euro vi consigliamo almeno di seguire il facsimile che forniamo:<a href="http://www.mdc-civitavecchia.org/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=17" target="_blank">Scarica un fac-simile di Ricorso al Giudice di Pace per contravvenzioni al Codice della Strada</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Ho pagato una multa che ritengo ingiusta, cosa posso fare?</title>
		<link>http://www.ricorsomulta.org/2010/08/10/ho-pagato-una-multa-che-ritengo-ingiusta-cosa-posso-fare/</link>
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		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 02:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestore Servizio</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Purtroppo adesso non può più fare nulla. Infatti una volta pagata la sanzione, la contravvenzione non può più essere oggetto di impugnazione.Proprio per questo abbiamo istituito questo servizio. Se dovesse ricapitare di ricevere una contravvenzione, prima di pagare, ce la invii per la valutazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Purtroppo adesso non può più fare nulla. Infatti una volta pagata la sanzione, la contravvenzione non può più essere oggetto di impugnazione.Proprio per questo abbiamo istituito questo servizio. Se dovesse ricapitare di ricevere una contravvenzione, prima di pagare, <a href="http://www.ricorsomulta.org/2010/07/07/richiedi-la-valutazione-della-tua-contravvenzione/" target="_blank">ce la invii per la valutazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Cosa fare se la multa &#232; prescritta?</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 02:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestore Servizio</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Se sono trascorsi cinque anni dalla data della notifica del verbale o dalla contestazione immediata, la contravvenzione si prescrive, quindi la multa non deve essere pagata. Per sapere se la multa è prescritta occorre quindi verificare che il verbale sia stato notificato entro 150 giorni dall’infrazione e conteggiare i cinque anni dalla data di notifica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se sono trascorsi cinque anni dalla data della notifica del verbale o dalla contestazione immediata, la contravvenzione si prescrive, quindi la multa non deve essere pagata. Per sapere se la multa è prescritta occorre quindi verificare che il verbale sia stato notificato entro 150 giorni dall’infrazione e conteggiare i cinque anni dalla data di notifica del verbale.</p>
<p>Se effettivamente la multa è prescritta perché la cartella esattoriale vi è arrivata oltre il termine dei cinque anni, non dovete pagare e basta chiedere la chiusura del procedimento al Servizio Contravvenzioni che quindi informerà l’Esattoria</p>
<h5>ATTENZIONE! La prescrizione non è automatica</h5>
<p>E’ utile sapere che la prescrizione non scatta automaticamente in quanto non è rilevabile d’ufficio. Quindi è la persona interessata che deve farla valere segnalando all’Amministrazione la data della notifica della cartella esattoriale. Si può utilizzare il fax, inviando: la busta con la data della notifica della cartella esattoriale, copia di un documento di identità e la domanda di annullamento della contravvenzione perché prescritta, indicando il numero del verbale.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cosa fare dopo che il prefetto ha annullato la multa?</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 02:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestore Servizio</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Se avevate già presentato il ricorso al Prefetto&#160; quando avete ricevuto il verbale (entro 60 giorni dalla notifica) e non vi è mai stata notificata una ingiunzione prefettizia di pagamento, la cartella e’ nulla e basta consegnare o inviare via fax all’Ufficio Contravvenzioni una breve nota con la copia della ricevuta di presentazione del ricorso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se avevate già presentato il ricorso al Prefetto&#160; quando avete ricevuto il verbale (entro 60 giorni dalla notifica) e non vi è mai stata notificata una ingiunzione prefettizia di pagamento, la cartella e’ nulla e basta consegnare o inviare via fax all’Ufficio Contravvenzioni una breve nota con la copia della ricevuta di presentazione del ricorso, la copia della cartella e la copia di un documento di identità.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Cosa fare se la multa non era stata notificata?</title>
		<link>http://www.ricorsomulta.org/2010/08/10/cosa-fare-se-la-multa-non-era-stata-notificata/</link>
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		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 02:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestore Servizio</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Se ritenete che la contravvenzione non debba essere pagata, perché fa riferimento ad una macchina che non era di vostra proprietà, oppure vi era stata rubata, o ancora perché quella multa non vi era stata notificata, potete presentare o inviare (anche per fax) all’Ufficio Contravvenzioni una istanza dichiarando i motivi per i quali chiedete l’annullamento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ritenete che la contravvenzione non debba essere pagata, perché fa riferimento ad una macchina che non era di vostra proprietà, oppure vi era stata rubata, o ancora perché quella multa non vi era stata notificata, potete presentare o inviare (anche per fax) all’Ufficio Contravvenzioni una istanza dichiarando i motivi per i quali chiedete l’annullamento, oppure potete presentare entro 30 giorni ricorso al Giudice di Pace.</p>
<p>Per non dover effettuare il pagamento mentre il ricorso e’ all’esame del Giudice di pace è necessario che nel ricorso sia richiesta esplicitamente la sospensione del pagamento.</p>
<p>Proprio in questo tipo di casi il nostro servizio torna molto utile. <a href="http://www.ricorsomulta.org/2010/07/07/richiedi-la-valutazione-della-tua-contravvenzione/" target="_blank">Inviateci la vostra contravvenzione e vedremo se si può fare qualcosa.</a></p>
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		<title>Quali solo informazioni contenute nella cartella esattoriale?</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 02:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestore Servizio</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Sulla cartella trovate scritto innanzitutto quanto dovete pagare, per quale motivo (ad esempio, “sanzione amministrativa”) e a quale Ente (es. “Comune di Pinco Pallino”). Le cartelle esattoriali inviate dal Concessionario possono riguardare infatti non solo il Comune ma anche altri Enti (es. il Ministero delle Finanze). Il “codice tributo” indicato nei dati identificativi della cartella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sulla cartella trovate scritto innanzitutto quanto dovete pagare, per quale motivo (ad esempio, “sanzione amministrativa”) e a quale Ente (es. “Comune di Pinco Pallino”). Le cartelle esattoriali inviate dal Concessionario possono riguardare infatti non solo il Comune ma anche altri Enti (es. il Ministero delle Finanze).</p>
<p>Il “codice tributo” indicato nei dati identificativi della cartella dovrà riguardare imponibile, maggiorazioni&#160; o spese.</p>
<p>Da quando vi viene notificata la cartella, avete 60 giorni per pagare. Potete farlo agli sportelli dell’Esattoria, in banca o alla posta, utilizzando il modulo allegato.&#160; Oltre la scadenza, la spesa sarà maggiore per gli interessi di mora.</p>
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		<title>Ho ricevuto una cartella esattoriale relativa ad una multa regolarmente pagata, Che devo fare?</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 02:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestore Servizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande&Risposte]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[multa già pagata]]></category>
		<category><![CDATA[pagata]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>

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		<description><![CDATA[Se l’automobilista non provvede a pagare la “multa” o la successiva ingiunzione, oppure “onora” le stesse con ritardo, a distanza di qualche tempo riceverà una cartella esattoriale, ultimo avviso prima dell’esecuzione forzosa. L’art. 28 della Legge n. 689 del 1981 prevede un termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se l’automobilista non provvede a pagare la “multa” o la successiva ingiunzione, oppure “onora” le stesse con ritardo, a distanza di qualche tempo riceverà una cartella esattoriale, ultimo avviso prima dell’esecuzione forzosa. L’art. 28 della Legge n. 689 del 1981 prevede un termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione per la notifica della cartella esattoriale; ma oggi occorre notificare la cartella entro due anni dalla consegna del relativo ruolo<strong>.</strong> Contro la cartella esattoriale si può fare ricorso al Giudice di pace, entro trenta giorni dalla notifica della stessa. Per poter fare ricorso bisogna quindi verificare se il termine di cinque anni di cui detto sia decorso, o meno.     <br /><strong></strong></p>
<p>Se la cartella fa riferimento ad una contravvenzione che avete già pagato e vi è stata inviata per errore, potete far annullare il procedimento dall’Ufficio Contravvenzioni che informerà l’Esattoria.</p>
<p>Si può farlo anche via fax, inviando, con una breve nota, la copia della cartella e le ricevute di pagamento della contravvenzione. L’Ufficio Contravvenzioni vi consegnerà o vi invierà per fax il “discarico di servizio” che potrete esibire nel caso in cui, per errore, vi arrivassero ulteriori solleciti di pagamento.</p>
<p>E’ sempre bene ricordare che le ricevute del pagamento vanno conservate per 5 anni dalla notifica della cartella.</p>
<p>Qualora sia necessario inviare via fax note, istanze e richieste di annullamento deve sempre essere allegata la fotocopia di un documento di identità e segnalato l’indirizzo ed un recapito telefonico.</p>
<p>Sempre nel caso di una multa già pagata, fate attenzione comunque ai dati. Può darsi infatti che abbiate pagato oltre il termine (60 giorni dalla notifica del verbale), oppure abbiate pagato una cifra inferiore al dovuto. In questi casi, secondo la legge, la sanzione è raddoppiata, quindi la cartella esattoriale va pagata.</p>
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